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26 marzo 2024

Intervista a Luca Sioni

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27 marzo 2024

Le 10 cose da sapere prima di costituire una S.r.l.

1. Cos’è una S.r.l.? Il significato della sigla S.r.l. è società a responsabilità limitata. Questo tipo di società di capitali permette di svolgere un’attività economica con limitazione della responsabilità dei soci al valore della quota di capitale sottoscritta. I beni conferiti dai soci diventano, infatti, di proprietà della società, la quale è titolare di un proprio patrimonio, di propri diritti e di proprie obbligazioni distinti da quelli personali dei soci. Ne consegue, dunque, che il patrimonio sociale non può essere aggredito dai creditori personali dei soci in quanto si tratta di un patrimonio giuridicamente appartenente ad un altro soggetto (la società); analogamente, i creditori sociali non possono soddisfarsi sul patrimonio personale dei soci perché delle obbligazioni sociali risponde, di regola, solo la società con il proprio patrimonio.    2. Cosa sono i conferimenti? Come anticipato, la società a responsabilità limitata ha un patrimonio separato rispetto a quello dei soci e, dunque, è necessario dotare la società di un capitale iniziale. Questo capitale è detto capitale sociale ed è composto dall’insieme dei conferimenti dei soci. I conferimenti sono, quindi, i contributi dei soci alla formazione del patrimonio iniziale della società. Con il conferimento, ciascun socio destina stabilmente – ossia per la durata della società – parte della propria ricchezza personale all’attività comune e si espone al rischio di impresa. Può costituire oggetto di conferimento ogni entità suscettibile di valutazione economica che le parti ritengono utile o necessaria per lo svolgimento di attività di impresa (es. denaro, beni in natura, beni immateriali quali licenze, brevetti, know how, diritti di credito, ecc.). Al momento della costituzione, i soci devono versare almeno il 25% dei conferimenti in denaro; i conferimenti di beni in natura e crediti devono essere effettuati integralmente. 3. A quanto deve ammontare il capitale sociale per costituire una S.r.l.? Il capitale sociale minimo richiesto dalla legge per la costituzione di una S.r.l. è di 10.000€. Tuttavia, a partire dal 2013, si è prevista la possibilità di costituire una S.r.l. anche con un capitale inferiore al minimo legale, purché pari ad almeno un euro e purché i conferimenti siano versati subito per intero e in denaro (S.r.l. a capitale ridotto). In quest’ultimo caso, deve essere annualmente accantonato a “riserva legale” il 20% degli utili netti risultanti dal bilancio, fino a quando detta riserva non raggiunga, unitamente al capitale, l’ammontare di €10.000.   4. Quanti soci può avere una S.r.l.? La S.r.l. può essere costituita con due o più soci, persone fisiche o giuridiche – e in questo caso viene definita S.r.l. pluripersonale – ma anche con un unico socio, la cosiddetta S.r.l. unipersonale. In quest’ultimo caso, la costituzione e il funzionamento sono identici a una S.r.l. con più soci, ma vi sono alcune particolarità: L’unico socio è tenuto a versare integralmente, al momento della sottoscrizione, i conferimenti in denaro (e non solo il 25% come previsto per le S.r.l. pluripersonali);Negli atti e nella corrispondenza della società deve essere indicato se questa ha un unico socio. Di regola, l’unico socio non incorre in responsabilità illimitata per le obbligazioni sociali. La violazione della disciplina dei conferimenti ovvero l’omissione della pubblicità relativamente al verificarsi dell’unipersonalità o al mutamento dell’unico socio impediscono che operi per l’unico socio il beneficio della responsabilità limitata e, conseguentemente, in tali casi, esso risponde illimitatamente con tutto il proprio patrimonio delle obbligazioni sociali. 5. Quali sono gli adempimenti per costituire una S.r.l.? La costituzione di una società a responsabilità limitata avviene nel rispetto dei seguenti passaggi: a) predisposizione dell’atto costitutivo e dello statuto, da effettuarsi con atto del notaio. L'atto costitutivo contiene alcuni dati essenziali relativi ai soci, all’ammontare dei conferimenti, alla sede e alla durata della società, mentre lo statuto disciplina il funzionamento della S.r.l. (ad esempio i poteri degli amministratori e degli altri organi, il potere di rappresentanza e l'importo del capitale sociale). Inoltre, nello statuto va indicato l'oggetto sociale, cioè l'attività svolta dalla società; b) versamento del capitale sociale, secondo le regole esposte in precedenza; c) apertura di partita IVA e PEC. La partita IVA viene attribuita dall’Agenzia delle Entrate su richiesta del commercialista, mentre la posta elettronica certificata (PEC) è un indirizzo e-mail particolarmente qualificato (la PEC ha il valore di una raccomandata A/R; d) iscrizione nel registro delle imprese, previa verifica da parte del notaio della sussistenza delle condizioni di legge. Con tale iscrizione la S.r.l. viene definitivamente ad esistere e diventa a tutti gli effetti un soggetto autonomo e separato dai soci. 6. S.r.l. semplificata. Che cos’è e in che cosa si differenzia da quella ordinaria? Nel 2012 è stato introdotto un tipo speciale di società a responsabilità limitata, la società a responsabilità limitata semplificata o S.r.l.s., con l’obiettivo di favorire l’accesso soprattutto dei giovani all’esercizio dell’attività di impresa. Per poter procedere alla costituzione di una S.r.l.s. devono essere rispettati alcuni requisiti: I soci possono essere solo persone fisiche e non giuridiche (come, ad esempio, le società);L’atto costitutivo deve inderogabilmente conformarsi al modello standard tipizzato, approvato con decreto ministeriale (oggi D.M. 23 giugno 2012, n. 138);Il capitale sociale deve essere pari ad almeno un euro e inferiore a 10.000 euro;Il conferimento deve essere interamente versato in denaro al momento della costituzione e non possono essere conferiti beni o servizi. La società a responsabilità limitata semplificata deve essere costituita per atto pubblico, ma l’atto costitutivo e l’iscrizione nel registro delle imprese sono esenti da oneri fiscali e camerali e, per il loro espletamento, non sono dovuti onorari notarili.   7. Quali sono le cause di scioglimento si una S.r.l.? I motivi di scioglimento di una società a responsabilità limitata sono i seguenti:  decorso del termine stabilito nell’atto costitutivo della società senza che vi sia stata una apposita delibera di proroga;conseguimento dell'oggetto sociale (cioè lo scopo perseguito dall’attività imprenditoriale) o sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea non deliberi le opportune modifiche statutarie;impossibilità di funzionamento o continuata inattività dell'assemblea;riduzione del capitale al disotto del minimo legale, senza che il capitale minimo venga ricostituito o la società trasformata;recesso del socio, la cui quota non viene acquistata da altri soci preesistenti o subentranti o il cui rimborso precluda la prosecuzione dell’attività per insufficienza del capitale sociale;deliberazione assembleare;altre cause previste dall’atto costitutivo o dallo statuto. Negli ultimi due casi, per accertare la causa di scioglimento e procedere alla liquidazione, occorre la presenza di un notaio, che deve redigere ed autenticare un verbale di scioglimento sottoscritto dall’amministratore e dagli altri organi eventualmente convocati. Per le altre ipotesi, gli effetti dello scioglimento si determinano alla data dell'iscrizione presso l'Ufficio del Registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa. È questa la cosiddetta procedura di scioglimento “semplificata”, che non richiede, cioè l’intervento del notaio, in quanto è sufficiente che l’organo amministrativo rediga un verbale di accertamento della causa di scioglimento, convocando l’assemblea per la nomina del liquidatore, il quale si occuperà della chiusura dei debiti, dei crediti e di tutte le partite contabili in sospeso. Una volta liquidato il patrimonio e redatto e approvato il bilancio finale si potrà chiedere alla Camera di Commercio la cancellazione della società, nonché la chiusura della partita IVA. 8. Qual è la sorte degli eventuali debiti e crediti della società dopo la sua estinzione? A seguito dell’estinzione della società in conseguenza della sua cancellazione dal registro delle imprese: i debiti della società che dovessero risultare ancora insoddisfatti dopo la liquidazione si trasferiscono in capo ai soci. Tuttavia, in coerenza con il principio della responsabilità limitata, questi possono essere chiamati a rispondere solo nei limiti di quanto da ciascuno riscosso in base al bilancio finale di liquidazione. Ciò significa che se non hanno ottenuto nulla con il bilancio finale, non rischieranno nulla;le situazioni soggettive attive (come, ad esempio, i crediti) che non dovessero essere state tempestivamente dismesse dal liquidatore, nell’ipotesi in cui quest’ultimo ne avesse avuto conoscenza, possono ritenersi estinte, in quanto la domanda di cancellazione della società dal registro delle imprese può essere interpretata come manifestazione di volontà di rinunciare a dette situazioni soggettive; se, invece, il liquidatore non ne era a conoscenza, tali situazioni soggettive si trasferiscono ai soci in regime di contitolarità o di comunione. 9. La costituzione di una S.r.l. online. Dal 2021 è possibile costituire una società a responsabilità limitata o una società a responsabilità limitata semplificata online, cioè tramite videoconferenza e sottoscrizione dell’atto con firma elettronica riconosciuta. A tal fine sono previste alcune condizioni: la S.r.l. deve avere sede in Italia;i conferimenti dei soci devono essere effettuati esclusivamente in denaro versato tramite bonifico sul conto corrente bancario del notaio rogante;la costituzione online deve avvenire mediante l'utilizzo della Piattaforma del Notariato Italiano (PNI), per atto pubblico informatico sottoscritto con firma elettronica qualificata dai soci;Se le parti risiedono all’estero, abilitato alla ricezione dell’atto sarà qualsiasi notaio; se, invece, le parti hanno residenza in Italia, allora ci si deve rivolgere al notaio del luogo in cui almeno una delle parti ha la residenza o la sede legale; Se il notaio dovesse rilevare problemi, ad esempio laddove avesse dubbi sull’identità delle persone o sul mancato rispetto delle norme di legge sulla capacità di agire dei costituenti, allora potrà interrompere la procedura richiedendo immediatamente che la stessa si svolga in presenza. 10. Vantaggi di una S.r.l. Come si evince da quanto detto in precedenza, la costituzione di una S.r.l. comporta numerosi vantaggi sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista organizzativo. La responsabilità limitata dei soci, la mancanza di limiti nella determinazione del capitale sociale, l’ampia libertà statutaria, la possibilità di costituire una S.r.l. unipersonale sono tutte caratteristiche che rendono la società a responsabilità limitata un modello societario in cui vi è grande libertà in ordine al suo funzionamento e, per questa ragione, anche uno dei modelli più diffusi, soprattutto per le società a base familiare e/o a bassa capitalizzazione. Per approfondimenti chiedi ai Professionisti SuperPartes  Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Joseph Mucira da Pixabay © Riproduzione riservata

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26 marzo 2024

Intervista a Lucio Mariani

LUCIO MARIANI, Dottore Commercialista e Revisore contabile è stato tra i partecipanti alla tavola rotonda “Famiglie imprenditoriali e generazioni: il ruolo di protocolli e patti» coordinata dal Prof. PAOLO GUBITTA. Se sei interessato anche tu ad ascoltare il suo intervento, da oggi puoi acquistare il convegno e guardarlo in differita!Scarica il modulo e segui le istruzioni. L'acquisto del materiale in differita non attribuirà i crediti formativi presso i vari enti.

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27 marzo 2024

Le liberalità indirette

La donazione è il contratto con il quale un soggetto (il “donante”) trasferisce un proprio diritto (ad esempio la proprietà di un immobile o di una somma di denaro) ad un altro soggetto (“donatario”) o assume verso quest’ultimo un’obbligazione (ad esempio: l’obbligo di corrispondergli una rendita vitalizia) per spirito di liberalità, senza, cioè, ricevere una controprestazione e con la specifica volontà di arricchirlo impoverendo se stesso. Trattandosi di un’attività giuridica che determina un impoverimento del patrimonio del donante, senza che questi ottenga alcunché in cambio, la legge prescrive per l’atto di donazione forme “solenni”: il Codice civile commina, infatti, la nullità della donazione (e cioè la conseguenza che nessun diritto è trasferito e nessun obbligo è assunto) qualora essa non sia stipulata per atto pubblico – e quindi con il necessario intervento del notaio – in presenza di due testimoni. Nella vita quotidiana, tuttavia, l’intento di un soggetto di beneficiare un altro soggetto senza avere una controprestazione in cambio si raggiunge spesso anche mediante strumenti diversi rispetto alle donazioni “formali”. Si pensi, ad esempio, ad un padre che estingue un debito del figlio senza farsi rimborsare le somme pagate. In tutti questi casi è possibile parlare di donazione “indiretta”: infatti, al pari della donazione formale, si verifica un arricchimento del beneficiario in correlazione ad un connesso “impoverimento” del disponente, ma attraverso strumenti giuridici diversi dalla donazione e, quindi, senza che siano seguite le formalità necessarie per quest’ultima. La donazione viene definita “indiretta” proprio perché si giunge al medesimo effetto di una donazione, ma “indirettamente”, attraverso un percorso diverso. La donazione indiretta, pertanto, è caratterizzata dal fine perseguito di realizzare una liberalità, e non già dal mezzo, che può essere il più vario, nei limiti consentiti dall’ordinamento. In particolare, tali liberalità si possono realizzare, ad esempio: con atti diversi dal contratto (ad esempio, con negozi unilaterali come le rinunce abdicative);con contratti rispetto ai quali il beneficiario è terzo;con la combinazione di più negozi o di negozi e atti giuridici (come nel caso dell’intestazione di beni a nome altrui).  È bene, tuttavia, non confondere la donazione indiretta con la donazione simulata: la differenza consiste nel fatto che mentre nella prima il negozio, cui la liberalità viene immediatamente a collegarsi, è effettivamente voluto e concluso, nella seconda si è in presenza di un negozio apparente che non corrisponde alla reale volontà delle parti, le quali si limitano a dare parvenza di un rapporto oneroso all’effettiva liberalità che intendono porre in essere. Ad esempio, le parti potranno simulare una donazione ma porre in essere una compravendita per evadere parzialmente le imposte sul trasferimento. Per evitare meccanismi elusivi in ordine ai criteri di calcolo della legittima, la legge equipara il più delle volte le donazioni indirette a quelle dirette. Ciò comporta che i legittimari dovranno imputare quanto ricevuto a titolo anche di donazione indiretta e che la base di calcolo della legittima sarà costituita anche da quanto fuoriuscito dal patrimonio ereditario in forza di liberalità indirette. Ad esempio, laddove un genitore acquisti una casa al figlio con denaro proprio, l’immobile acquistato sarà considerato come se fosse stato donato con atto di donazione diretta dal padre al figlio ai fini del calcolo della quota legittima.  Dal punto di vista delle disposizioni tributarie applicabili, l’imposta di donazione non si applica se la donazione indiretta: è collegata ad atti (come la compravendita immobiliare) per i quali sono dovute l’imposta di registro o sul valore aggiunto;riguarda casi di donazione di modico valore;è destinata a spese per il mantenimento, l’educazione o la malattia;non risulta da atto scritto soggetto a registrazione. Non esitare a contattare i Professionisti SuperPartes per maggiori informazioni o un appuntamento!Clicca qui per leggere gli altri articoli SuperPartes  Foto di Gerd Altmann da Pixabay © Riproduzione riservata

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